• Segnalazione di violazioni per utilizzo non conforme di fitofarmaci
  • Richiesta di accesso agli atti e di informazione alla Pubblica Amministrazione ex artt. 22 e segg. legge 241 del 1990, 26 legge n. 383 del 2000 e 5 d.to l.vo 33 del 2013

Sono Alfio FURNARI e scrivo nella mia qualità di Presidente e di legale rappresentante della AIAB (acronimo di associazione italiana di agricoltura biologica) Sicilia, un’Associazione onlus con sede in via Ruggero VII, 78 – 90141 Palermo che ha come finalità, anche quelle di adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e alla valorizzazione della natura e, in particolare per quanto qui rilevi, la promozione, la diffusione e la valorizzazione del metodo di produzione biologico anche nella cura e nella tutela del verde e del paesaggio (cfr lo statuto qui all. A) .

Per una migliore intelligenza delle richieste e delle osservazioni che avanzerò, ritengo utile premettere quanto segue.

Con l’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è stata data attuazione alla direttiva 2009/128/CE che “istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”. Con un successivo decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 è stato approvato il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questo piano (qui di seguito denominato PAN) prevede, tra l’altro, l’adozione di “soluzioni migliorative per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio”.

Anche la Regione Sicilia per quanto di sua competenza ha emanato delle linee di indirizzo, con l’allegato A al D.D.S. n. 352 del 16 febbraio 2017, dando concreta efficacia nel territorio isolano alla direttiva comunitaria. E così, è stato precisato che il Pan al punto A.5.6 titolato misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:

– indica che “ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente”;

  • specifica che “le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, alberature stradali.

Inoltre, sempre il documento in questione prevede in armonia con Il PAN al punto A.2.2, l’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari e impone l’obbligo di avvisare la popolazione “attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del

trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata.” Il documento specifica poi che, La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore”. Indi, ricorda il divieto di utilizzare certe categorie di fitofarmaci, individuati puntualmente in ragione delle loro etichette, entro il raggio di 30 o 10 metri da un serie di aree pubbliche, ivi comprese quelle destinate a parchi e giardini. E vieppiù auspica il ricorso a mezzi o approcci alternativi (meccanici, fisici, biologici), la riduzione delle dosi di impiego, fatte salve le indicazioni contenute in etichetta, parte integrante dei decreti ministeriali di autorizzazione dei formulati commerciali. Raccomanda, infine, l’utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente.

Non solo. Il Pan al punto A.5.5. fa divieto di utilizzare insetticide ed acaricidi sulle alberature stradali durante la fase fenologica della fioritura.

Queste disposizioni, che hanno reso cogente un controllo puntuale e rigoroso sui trattamenti degli spazi verdi, non sembra che siano stati rispettate a Belpasso, almeno secondo quello che di recente ci è stato comunicato dal signor Giovani Samperi. Costui, apicultore itinerante di Acireale, socio dell’Aiab Sicilia che colloca le arnie in giro a seconda della fioritura, lo scorso 23 aprile mi ha avvertito molto allarmato (è ormai notoria l’enorme incidenza negativa dei fitofarmaci sulla insostituibile opera delle api) che in alcune zone pubbliche del paese, in particolare in via III Retta Ponente, in via Fiume e nella strada Comunale Decima, il verde era stato trattato per il diserbo con prodotti chimici, senza le necessarie cautele pur previste dalla normativa. Ciò, a suo dire, era avvenuto da non molto tempo, considerato che solo pochi giorni prima era passato dai luoghi senza constatare tracce dell’intervento. Il Samperi, per documentarmi di quanto ha constatato mi ha trasmesso un primo gruppo di (qui docc. B,C,D, E,F), alle quali ne ha fatto seguire altre (qui doc. G, H, I, L, M, N,O, P) scattate l’8 maggio, che svelano la vastità dell’intervento eseguito anche nei pressi di un caseificio (cfr doc G), di fronte una fontana (cfr doc. H), davanti ad un barbiere (cfr doc. L), davanti l’ingresso di una scuola elementare (cfr doc . M).

Alla luce di queste immagini che attestano l’esecuzione di interventi per il diserbo con l’utilizzo di presidi chimici, riteniamo che possa dedursi un vulnus alla normativa sopra sintetizzata, soprattutto con riguardo:

  1. Al divieto di interventi di questi tipo nel periodo di fioritura dell’alberature;
    1. Probabilmente al divieto di utilizzo di alcune categorie di fitofarmaci nei pressi di plessi scolastici;
    1. Al mancato preavviso alla popolazione;
    1. Alla mancata delimitazione delle aree, ancor più doverosa con riguarda alle zone all’interno

del perimetro urbano interessate.

Ciò posto, oltre a chiedere, alla Autorità preposte al controllo cui mi rivolgo per conoscenza, una verifica puntuale di quanto accaduto e la repressione degli illeciti che accerteranno, mi rivolgo ai destinatari diretti della presente e cioè al Sindaco, agli Assessori competenti e ai Dirigenti dei settori interessati e dei rapporti con il pubblico del Comune di Belpasso per chiedere in virtù degli artt. 22 e segg. della legge 241 del 1990 e dell’art. 5 del d.to l.vo 33 del 2013:

  1. tutta la documentazione relativa alla esecuzione dei lavori sopra individuati;
    1. informazioni riguardanti le modalità con le quali sono state eseguiti gli interventi, se direttamente dall’Ente ovvero tramite ditte esterne, ai prodotti utilizzati, alle loro caratteristiche, alle cautele in ipotesi adottate ad esempio per ridurre al minino la

dispersione delle sostanze chimiche nell’ambiente, al possesso da parte dell’operatore o degli operatori dei requisiti professionali dovuti e del relativo patentino, all’utilizzo da parte loro dei dispositivi di protezione individuale, alle annotazioni eseguite nei registri obbligatori per la documentazione dei trattamenti con fitofarmaci, alle modalità di smaltimento dei contenitori vuoti;

  • le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad eseguire il trattamento di diserbo chimico in periodo primaverile, quando durante la fase fenologica di piena fioritura dovrebbe essere vietato;
    • Informazioni sull’iter per l’adozione da parte del Comune di Belpasso del Cam voluto dal

decreto del Ministro per l’Ambiente del 10 marzo 2020.

Osservo a margine la piena legittimazione dell’Aiab Sicilia a richiede la documentazione, i dati e le informazioni di che trattasi. Infatti, si verte in caso di accesso generalizzato prevista dall’art. 5 del d.to l.vo n, 33 del 2013, che consente a chiunque di richiedere gli atti che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare. Ma anche a volere considerare le ipotesi più restrittive regolate dagli

22  e  segg,  della  legge  241  del  1990,  emerge  parimenti  il  diritto  dell’Associazione  da  me

rappresentata ad ottenere quanto richiesto. Ed è sul punto sufficiente richiamare:

  • l’art. 26 della legge 383 del 2000 che ha esteso alle Associazioni di promozione sociale, quale

è l’Aiab Sicilia, i diritti di accesso previsti dalla legge 241 del 1990;

  • l’interesse diretto dell’Aiab ad ottenere quanto richiesto, considerato che la richiesta concerne questione riguardante il trattamento la cura del verde pubblico e del paesaggio, che come visto costituiscono oggetto delle fini dell’atto costitutivo dell’Associazione (crfr ut suora all. A) ;
  • i principi più volte ribaditi da unanimi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che qui è conseguenziale richiamare, secondo i quali il diritto di accesso compete agli enti esponenziali quando l’istanza è pertinente con le sue finalità statutarie (cfr ex plurimis T.a.r. Lazio. Sez. II 14 marzo 2011 n.2260).

Rimango pertanto in attesa di un sollecito e doveroso riscontro alle richieste sopra

formulate, che potrà essermi trasmesso all’indirizzo di pec.

Catania lì 12/05/2020

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